Contabilizzazione

Uno strumento per ripartire le spese negli edifici dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, secondo il principio del consumo effettivo.

Che cos'è?

La contabilizzazione del calore rappresenta uno strumento per ripartire le spese negli edifici dotati di impianto di riscaldamento centralizzato. Unitamente alla termoregolazione, essa consente di gestire in autonomia e indipendenza il riscaldamento della propria utenza anche in presenza di impianti centralizzati.

Viceversa, è facile comprendere come la contabilizzazione abbia senso soltanto se a ciascuno viene data la possibilità di agire autonomamente sull'impianto della propria utenza e determinare, in tal modo, la quantità di energia di cui usufruire in funzione delle esigenze individuali. Per tale ragione contabilizzazione e termoregolazione vanno sempre di pari passo, pur essendo due cose distinte l'una dall'altra.

L'obbligatorietà

Il concetto di contabilizzazione del calore è stato introdotto nel nostro paese dalla legge 10/1991, anche se la contabilizzazione è diventata obbligatoria solo a partire dal 2016, come disposto dal D.Lgs. 102/2014 con cui è stata recepita la direttiva 2012/27/UE. Con l'entrata in vigore di tale norma, la ripartizione delle spese di riscaldamento deve essere effettuata secondo il principio del consumo effettivo.

Tutte le norme di riferimento

Ripartizione delle spese

Occorre suddividere le spese di riscaldamento in due parti.

Consumo volontario

L'energia termica utilizzata dai singoli, che deve rappresentare almeno il 50% della spesa totale per il riscaldamento, il raffrescamento e/o la produzione dell'acqua calda sanitaria centralizzata.

Quota involontaria

Legata alle dispersioni dell'impianto ed ai costi di esercizio che non dipendono dal comportamento dei singoli, è ripartita secondo la relativa tabella millesimale.

Le utenze che hanno optato per il distacco dal riscaldamento centralizzato, installando un impianto autonomo, sono comunque tenute a contribuire alla quota involontaria, in quanto beneficiano delle dispersioni anche se non collegate.

Periodicità delle letture

L'art. 9 del D.Lgs. 73/20 stabilisce al comma 5-bis che entro il 1° gennaio 2027 tutti i sistemi di contabilizzazione del calore individuali debbano essere dotati di dispositivi che ne permettano la lettura da remoto e, all'art. 19 comma 2, che i consumi rilevati siano comunicati mensilmente.

A tal fine Contea installa nelle parti comuni di ciascun condominio una rete di dispositivi per poter effettuare la lettura da remoto e dare a ogni utente la possibilità di accedere al portale Contea Smart Metering, una piattaforma su cui potrà consultare autonomamente i consumi della propria unità immobiliare.

Tipologia

A seconda della conformazione dell'impianto — e conseguentemente della tipologia di strumenti utilizzati — si distingue tra contabilizzazione indiretta e contabilizzazione diretta.

Distribuzione verticale

Contabilizzazione indiretta

Ripartitori di calore conformi alla norma UNI EN 834, installati su ciascun corpo scaldante.

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Distribuzione orizzontale

Contabilizzazione diretta

Contatori di energia termica installati all'ingresso di ciascuna unità immobiliare.

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